| L'anno 2000 adì 24 nel mese di agosto per
volontà dei soci fondatori. è costituita l'Associazione denominata "Associazione
Valpolicella 2000" (già "Comitato Valpolicella 2000"), senza
scopo di lucro, indipendente, aconfessionale ed apartitica, diretta
esclusivamente al perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale.
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La sede sociale è posta in Marano di Valpolicella
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Il patrimonio sociale è costituito dal versamento dei
soci sostenitori, da eseguirsi nella misura annua di lire 30.000
(incrementabile annualmente da parte del Presidente, previo parere
vincolante del Consiglio, per particolari e motivate esigenze
associative), e dai contributi, in denaro od in natura, mobili ed
immobili, che verranno volontariamente offerti dai soci, ordinari e
sostenitori, e dai simpatizzanti non soci per il perseguimento delle
finalità statutarie dell'associazione.
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Possono essere ammessi a far parte dell'associazione
cittadini italiani e stranieri.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli incontri ed alle attività
dell'associazione e ad essere informati in merito allo stato di
perseguimento delle finalità statutarie, alle attività programmate ed in
corso di programmazione, ai soggetti preposti alle cariche associative o
investiti di compiti organizzativi all'interno dell'associazione.
L'adesione all'associazione è volontaria e può essere oggetto di rinuncia
in ogni tempo senza motivazione, ad iniziativa del socio, con lettera
diretta al Consiglio.
In caso di rinuncia all'adesione le eventuali donazioni, in natura o in
denaro, spontaneamente rese all'associazione, non verranno restituite.
In caso il socio adotti una condotta in palese contrasto con le finalità
perseguite dall'associazione o potenzialmente lesiva dell'immagine e della
credibilità dell'associazione medesima in modo grave, il Consiglio può
escluderlo dall'associazione.
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Possono assumere la qualità di soci le persone
giuridiche ed altri enti ancorché non riconosciuti, previo versamento
della quota associativa di cui all’art. 2 del presente atto.
In tal caso, il rappresentante legale dell’ente associato assume la
qualità e le prerogative di socio sostenitore dell’associazione, ai sensi
dell’art. 5 del presente atto.
Le altre persone fisiche facenti parte dell’ente associato assumono la
qualità e le prerogative di socio ordinario, ai sensi dell’art. 6 del
presente atto, salvo il caso in cui versino autonomamente la quota
associativa di cui all’art. 2 del presente atto.
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Sono soci sostenitori coloro che, ammessi annualmente
ad insindacabile giudizio del Consiglio, previo versamento della quota
associativa di cui al punto 2 del presente atto, partecipano in modo
saltuario o continuativo all'attività dell'associazione.
Il versamento della quota annuale non crea quote indivisibili di
partecipazione suscettibili di essere trasmesse a terzi, a qualunque
titolo.
Ai soci sostenitori possono essere attribuiti, da parte del Consiglio,
compiti organizzativi all'interno dell'associazione, per loro libera
iniziativa o con loro espressa accettazione.
Ai soci sostenitori, seppur investiti di compiti organizzativi, non sono
attribuite responsabilità gestionali.
L'attività del socio non dà diritto a compenso alcuno, fatto salvo il
diritto al rimborso delle spese anticipate a favore dell'associazione.
E' vietato distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, i beni
dell'associazione. I soci sostenitori godono del diritto di voto,
relativamente all'elezione del Consiglio dell'associazione, e possono a
loro volta essere eletti alle cariche di Presidente o di Consigliere.
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Sono soci ordinari coloro che, ammessi a titolo
gratuito di anno in anno, previo insindacabile giudizio del Consiglio, non
partecipano o partecipano saltuariamente all'attività dell'associazione,
senza compiti organizzativi e responsabilità gestionale. I soci ordinari
non esercitano diritti di voto e non possono essere eletti alle cariche di
Consigliere o Presidente dell'associazione.
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L’associazione assume, quali proprie finalità e scopi,
la tutela della flora e fauna, del paesaggio e dell'ecosistema del
territorio della Valpolicella, comprensivo dei Comuni di:
Marano di Valpolicella
Fumane
San Pietro in Cariano
Negrar
Sant’Anna d’Alfaedo
Sant’Ambrogio di Valpolicella
Pescantina
Dolcè
la lotta all'inquinamento ed all'utilizzo non
ecocompatibile delle risorse ambientali nel territorio della Valpolicella;
la promozione culturale delle finalità sopradescritte.
Al fine di conseguire le dichiarate finalità,
l’associazione svolge, tra le altre, le seguenti attività:
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controllo assiduo sul corretto e legittimo esercizio
delle attività economiche, in particolare di quella di cave, cementifici e
simili, nel territorio della Valpolicella;
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raccolta di fondi destinati al finanziamento di opere e
attività di studio, ricerca e valorizzazione del territorio della
Valpolicella;
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organizzazione di corsi di formazione, di attività
ricreative, di mostre, di assemblee pubbliche, di concorsi e di quant'altro
possa in concreto dimostrarsi utile ai fini del perseguimento degli scopi
statutari dell'associazione.
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Le finalità e le attività istituzionali
dell'associazione possono essere ampliate, modificate ed integrate dal
Consiglio.
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L’associazione si scioglie si scioglie, oltre che per
gli scopi previsti dalla legge, per perseguimento o sopravvenuta
impossibilità delle finalità statutarie.
Lo scioglimento è promosso e dichiarato dal Consiglio.
In caso di scioglimento dell'associazione, i suoi beni e fondi vanno
devoluti dal Consiglio ad altro ente od associazione, locale o nazionale,
avente finalità simili.
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L’associazione avrà durata di venticinque anni,
rinnovabile tacitamente più volte, per il medesimo tempo, nel caso
l'attività continui ad essere svolta dai soci, per le medesime finalità.
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Sono organi dell'associazione l'Assemblea dei soci, il
Presidente ed Consiglio. Il Consiglio elegge il Presidente e, fra i suoi
membri, il Vicepresidente ed il Segretario.
Le cariche associative non sono retribuite, fatto salvo il diritto al
rimborso delle spese anticipate a favore dell'associazione.
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Il Presidente dura in carica tre anni ed è eletto dal
Consiglio, a maggioranza dei soci presenti.
Il medesimo Presidente può essere rieletto più volte.
Il Presidente può essere scelto solo tra i soci sostenitori e tra i membri
del Consiglio.
Il Presidente può essere destituito per gravi motivi, con voto unanime del
Consiglio.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione ed ha pieni
poteri nell'amministrazione ordinaria, di cui risponde illimitatamente nei
confronti dei terzi.
Il Presidente custodisce il denaro dell'associazione; a tal fine gli è
data facoltà, previo parere vincolante del Consiglio, di aprire conti
correnti con Istituti di credito a nome dell'associazione. Il Presidente
effettua, previo parere vincolante del Consiglio, in nome e per conto
dell'associazione, atti di compravendita mobiliare ed immobiliare.
Annualmente il Presidente, con l'ausilio del Segretario, presenta al
Consiglio, che lo approva, il bilancio dell'associazione, redatto senza
formalità.
Per i primi tre anni è Presidente dell'associazione il signor Daniele
Todesco.
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Il Consiglio è composto da sette membri, eletti dai
soci sostenitori dell'associazione nell'ambito dell'Assemblea, a
maggioranza dei presenti, e dura in carica tre anni.
I medesimi Consiglieri possono essere rieletti più volte.
Il Consiglio, presieduto dal Presidente dell'associazione, è l'organo
decisionale ed esecutivo e ne possono far parte i soli soci sostenitori.
Al Consiglio spetta l'adozione degli atti di straordinaria amministrazione
dell'associazione, di cui rispondono illimitatamente i suoi membri.
Il Consigliere che abbia fatto annotare il suo dissenso, relativamente
all'adozione di un atto di straordinaria amministrazione, non risponde,
nei confronti dei terzi, di quell'atto.
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Il segretario è eletto dal Consiglio fra i suoi membri,
a maggioranza dei presenti, e dura in carica tre anni.
Il medesimo Segretario può essere rieletto più volte.
Il Segretario cura, insieme al Presidente, la contabilità
dell'associazione; custodisce e aggiorna il registro dei soci; predispone
l'ordine del giorno ed il verbale delle riunioni del Consiglio; cura le
comunicazioni interne ed esterne relative alle riunioni del Consiglio.
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Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio fra i suoi
membri, a maggioranza dei presenti, e dura in carica tre anni.
Il medesimo Vicepresidente può essere rieletto più volte.
Il Vicepresidente svolge, in caso di temporanea impossibilità del
Presidente, le mansioni a questo devolute, con le medesime modalità.
In caso il Presidente eletto versi in una situazione di permanente
impossibilità, il Consiglio elegge un nuovo Presidente.
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L’assemblea è formata da tutti i soci, ordinari e
sostenitori, dell'associazione e dev'essere convocata almeno ogni tre
anni, allo scopo di valutare le iniziative ed i programmi svolti
dall'associazione ed eleggere il Consiglio.
L'assemblea è convocata e presieduta da un membro del Consiglio.
Hanno diritto di voto i soli soci sostenitori.
Hanno diritto di partecipazione e parola tutti i soci.
Quanto emerge dal dibattito dell'Assemblea dev'essere tenuto in
considerazione dal Consiglio.
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Tutte le controversie sorte in dipendenza
dell'esecuzione od interpretazione del presente atto saranno rimesse al
giudizio equo ed imparziale di un arbitro, che giudicherà senza formalità
di procedure, con arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti o, in
caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale di Verona.
Marano di Valpolicella, lì 24 agosto 2000
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