ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE

       
L'anno 2000 adì 24 nel mese di agosto per volontà dei soci fondatori.

è costituita l'Associazione denominata "Associazione Valpolicella 2000" (già "Comitato Valpolicella 2000"), senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale ed apartitica, diretta esclusivamente al perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale.

  1. La sede sociale è posta in Marano di Valpolicella

  2. Il patrimonio sociale è costituito dal versamento dei soci sostenitori, da eseguirsi nella misura annua di lire 30.000 (incrementabile annualmente da parte del Presidente, previo parere vincolante del Consiglio, per particolari e motivate esigenze associative), e dai contributi, in denaro od in natura, mobili ed immobili, che verranno volontariamente offerti dai soci, ordinari e sostenitori, e dai simpatizzanti non soci per il perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione.

  3. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri.
    Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli incontri ed alle attività dell'associazione e ad essere informati in merito allo stato di perseguimento delle finalità statutarie, alle attività programmate ed in corso di programmazione, ai soggetti preposti alle cariche associative o investiti di compiti organizzativi all'interno dell'associazione.
    L'adesione all'associazione è volontaria e può essere oggetto di rinuncia in ogni tempo senza motivazione, ad iniziativa del socio, con lettera diretta al Consiglio.
    In caso di rinuncia all'adesione le eventuali donazioni, in natura o in denaro, spontaneamente rese all'associazione, non verranno restituite.
    In caso il socio adotti una condotta in palese contrasto con le finalità perseguite dall'associazione o potenzialmente lesiva dell'immagine e della credibilità dell'associazione medesima in modo grave, il Consiglio può escluderlo dall'associazione.

  4. Possono assumere la qualità di soci le persone giuridiche ed altri enti ancorché non riconosciuti, previo versamento della quota associativa di cui all’art. 2 del presente atto.
    In tal caso, il rappresentante legale dell’ente associato assume la qualità e le prerogative di socio sostenitore dell’associazione, ai sensi dell’art. 5 del presente atto.
    Le altre persone fisiche facenti parte dell’ente associato assumono la qualità e le prerogative di socio ordinario, ai sensi dell’art. 6 del presente atto, salvo il caso in cui versino autonomamente la quota associativa di cui all’art. 2 del presente atto.

  5. Sono soci sostenitori coloro che, ammessi annualmente ad insindacabile giudizio del Consiglio, previo versamento della quota associativa di cui al punto 2 del presente atto, partecipano in modo saltuario o continuativo all'attività dell'associazione.
    Il versamento della quota annuale non crea quote indivisibili di partecipazione suscettibili di essere trasmesse a terzi, a qualunque titolo.
    Ai soci sostenitori possono essere attribuiti, da parte del Consiglio, compiti organizzativi all'interno dell'associazione, per loro libera iniziativa o con loro espressa accettazione.
    Ai soci sostenitori, seppur investiti di compiti organizzativi, non sono attribuite responsabilità gestionali.
    L'attività del socio non dà diritto a compenso alcuno, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate a favore dell'associazione.
    E' vietato distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, i beni dell'associazione. I soci sostenitori godono del diritto di voto, relativamente all'elezione del Consiglio dell'associazione, e possono a loro volta essere eletti alle cariche di Presidente o di Consigliere.

  6. Sono soci ordinari coloro che, ammessi a titolo gratuito di anno in anno, previo insindacabile giudizio del Consiglio, non partecipano o partecipano saltuariamente all'attività dell'associazione, senza compiti organizzativi e responsabilità gestionale. I soci ordinari non esercitano diritti di voto e non possono essere eletti alle cariche di Consigliere o Presidente dell'associazione.

  7. L’associazione assume, quali proprie finalità e scopi, la tutela della flora e fauna, del paesaggio e dell'ecosistema del territorio della Valpolicella, comprensivo dei Comuni di:
     

Marano di Valpolicella
Fumane
San Pietro in Cariano
Negrar
Sant’Anna d’Alfaedo
Sant’Ambrogio di Valpolicella
Pescantina
Dolcè

la lotta all'inquinamento ed all'utilizzo non ecocompatibile delle risorse ambientali nel territorio della Valpolicella; la promozione culturale delle finalità sopradescritte.

Al fine di conseguire le dichiarate finalità, l’associazione svolge, tra le altre, le seguenti attività:

  • sensibilizzazione della popolazione locale su tematiche ambientali, anche non strettamente connesse al territorio della Valpolicella;

  • collaborazione con altre associazioni od enti aventi scopi statutari vicini al proprio;

  • controllo assiduo sul corretto e legittimo esercizio delle attività economiche, in particolare di quella di cave, cementifici e simili, nel territorio della Valpolicella;

  • tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari terrieri relativamente al rilascio di concessioni minerarie incidenti sui loro fondi;

  • promozione e intervento in azioni e ricorsi giudiziari avverso atti anche potenzialmente compromissori dell'ambiente locale;

  • partecipazione ai procedimenti amministrativi interessanti la zona della Valpolicella dal punto di vista ambientale;

  • promozione dell'adesione attiva di tutti i cittadini ai programmi dell'associazione, anche attraverso la sottoscrizione di petizioni dirette agli enti pubblici locali e nazionali;

  • raccolta di fondi destinati al finanziamento di opere e attività di studio, ricerca e valorizzazione del territorio della Valpolicella;
     

  • organizzazione di corsi di formazione, di attività ricreative, di mostre, di assemblee pubbliche, di concorsi e di quant'altro possa in concreto dimostrarsi utile ai fini del perseguimento degli scopi statutari dell'associazione.

  1. Le finalità e le attività istituzionali dell'associazione possono essere ampliate, modificate ed integrate dal Consiglio.

  2. L’associazione si scioglie si scioglie, oltre che per gli scopi previsti dalla legge, per perseguimento o sopravvenuta impossibilità delle finalità statutarie.
    Lo scioglimento è promosso e dichiarato dal Consiglio.
    In caso di scioglimento dell'associazione, i suoi beni e fondi vanno devoluti dal Consiglio ad altro ente od associazione, locale o nazionale, avente finalità simili.

  3. L’associazione avrà durata di venticinque anni, rinnovabile tacitamente più volte, per il medesimo tempo, nel caso l'attività continui ad essere svolta dai soci, per le medesime finalità.

  4. Sono organi dell'associazione l'Assemblea dei soci, il Presidente ed Consiglio. Il Consiglio elegge il Presidente e, fra i suoi membri, il Vicepresidente ed il Segretario.
    Le cariche associative non sono retribuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate a favore dell'associazione.

  5. Il Presidente dura in carica tre anni ed è eletto dal Consiglio, a maggioranza dei soci presenti.
    Il medesimo Presidente può essere rieletto più volte.
    Il Presidente può essere scelto solo tra i soci sostenitori e tra i membri del Consiglio.
    Il Presidente può essere destituito per gravi motivi, con voto unanime del Consiglio.
    Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione ed ha pieni poteri nell'amministrazione ordinaria, di cui risponde illimitatamente nei confronti dei terzi.
    Il Presidente custodisce il denaro dell'associazione; a tal fine gli è data facoltà, previo parere vincolante del Consiglio, di aprire conti correnti con Istituti di credito a nome dell'associazione. Il Presidente effettua, previo parere vincolante del Consiglio, in nome e per conto dell'associazione, atti di compravendita mobiliare ed immobiliare.
    Annualmente il Presidente, con l'ausilio del Segretario, presenta al Consiglio, che lo approva, il bilancio dell'associazione, redatto senza formalità.
    Per i primi tre anni è Presidente dell'associazione il signor Daniele Todesco.

  6. Il Consiglio è composto da sette membri, eletti dai soci sostenitori dell'associazione nell'ambito dell'Assemblea, a maggioranza dei presenti, e dura in carica tre anni.
    I medesimi Consiglieri possono essere rieletti più volte.
    Il Consiglio, presieduto dal Presidente dell'associazione, è l'organo decisionale ed esecutivo e ne possono far parte i soli soci sostenitori.
    Al Consiglio spetta l'adozione degli atti di straordinaria amministrazione dell'associazione, di cui rispondono illimitatamente i suoi membri.
    Il Consigliere che abbia fatto annotare il suo dissenso, relativamente all'adozione di un atto di straordinaria amministrazione, non risponde, nei confronti dei terzi, di quell'atto.

  7. Il segretario è eletto dal Consiglio fra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, e dura in carica tre anni.
    Il medesimo Segretario può essere rieletto più volte.
    Il Segretario cura, insieme al Presidente, la contabilità dell'associazione; custodisce e aggiorna il registro dei soci; predispone l'ordine del giorno ed il verbale delle riunioni del Consiglio; cura le comunicazioni interne ed esterne relative alle riunioni del Consiglio.

  8. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio fra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, e dura in carica tre anni.
    Il medesimo Vicepresidente può essere rieletto più volte.
    Il Vicepresidente svolge, in caso di temporanea impossibilità del Presidente, le mansioni a questo devolute, con le medesime modalità.
    In caso il Presidente eletto versi in una situazione di permanente impossibilità, il Consiglio elegge un nuovo Presidente.

  9. L’assemblea è formata da tutti i soci, ordinari e sostenitori, dell'associazione e dev'essere convocata almeno ogni tre anni, allo scopo di valutare le iniziative ed i programmi svolti dall'associazione ed eleggere il Consiglio.
    L'assemblea è convocata e presieduta da un membro del Consiglio.
    Hanno diritto di voto i soli soci sostenitori.
    Hanno diritto di partecipazione e parola tutti i soci.
    Quanto emerge dal dibattito dell'Assemblea dev'essere tenuto in considerazione dal Consiglio.

  10. Tutte le controversie sorte in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione del presente atto saranno rimesse al giudizio equo ed imparziale di un arbitro, che giudicherà senza formalità di procedure, con arbitrato irrituale.
    L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale di Verona.

    Marano di Valpolicella, lì 24 agosto 2000