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N. 00360/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02462/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 2462 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Legambiente Onlus Associazione Nazionale, Associazione
Valpolicella 2000, Associazione Comitato Fumane Futura,
Fulvio Scamperle, Franco Scamperle, Anna Chiara
Scamperle, Rossella Scamperle, Giuseppe Conchi, Tiziano
Faccioli, Roberto Marchesini, rappresentati e difesi
dagli avv. Maurizio Sartori e Antonio Sartori, con
domicilio eletto presso lo studio del secondo in
Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
contro
Provincia di Verona ,
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv. Luigi Carponi Schittar, Marta Dal
Bosco, con domicilio eletto presso Luigi Carponi Schittar
in Venezia-Mestre, via Filiasi, 57;
Comune di Fumane, in persona del Sindaco pro
tempore, non costituito in giudizio,
Comune di Marano di Valpolicella, in persona del
Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Industria Cementi Giovanni
Rossi S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Annamaria
Tassetto, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso
Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti,
22;
per
l'annullamento
della delibera n. 153 del
6/8/2009 della Giunta Provinciale, avente ad oggetto il
giudizio di compatibilità ambientale sul progetto
relativo al progetto di ammodernamento della cementeria
di Fumane presentato dalla ditta Industria Cementi
Giovanni Rossi S.p.A. di Piacenza, ai sensi dell'art. 4
c. 3 della L.R. 26/3/1999 n. 10 e s.m.;della delibera n.
159 del 20/8/2009 della Giunta Provinciale, avente ad
oggetto il giudizio di compatibilità ambientale sul
progetto di riduzione del consumo di materie prime
naturali nel processo produttivo mediante utilizzo di
rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento
ubicato in Comune di Fumane dalla ditta Industria Cementi
Giovanni Rossi S.p.A. ai sensi dell'art. 26 d:lgs.
3/4/2006 n. 152;della determinazione dirigenziale n. 4787
dell'1/9/2009 della Provincia di Verona che abilita la
ditta Industria Cementi Giovanni Rossi alla realizzazione
del progetto ed all'esercizio dell'impianto di recupero
dei rifiuti con prescrizioni;del verbale n. 222 del
15/5/2009 della Commissione Provinciale V.I.A.;del
verbale n. 206 del 28/11/2008 della Commissione
Provinciale V.I.A.;del verbale n. 227 del 26/6/2009 della
Commissione Provinciale V.I.A. integrata;del verbale
della Conferenza Servizi del 27/5/2009.Quanto ai motivi
aggiunti la determinazione n. 1482/2010 del 19.3.2010
avente ad oggetto Autorizzazione Integrata Ambientale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Provincia di Verona e di Industria Cementi Giovanni Rossi
S.p.A.;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti
della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11
novembre 2010 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le
parti i difensori Antonio Sartori per la parte
ricorrente, G. Biondaro, su delega di Carponi Schittar
per la Provincia di Verona e F. Zambelli per la
controinteressata Industria Cementi Giovanni Rossi
spa;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
I ricorrenti premettono in
fatto che proprio nel cuore della Valpolicella,
precisamente nel Comune di Fumane, lIndustria
Cementi Rossi S.P.A abbia dato avvio a due parallele
operazioni volte, luna, ad un asserito
ammodernamento di un cementificio già in attività nella
zona; laltra finalizzata alla riduzione del consumo
delle materie prime naturali nel processo produttivo del
cemento, da attuarsi attraverso lutilizzo di
rifiuti non pericolosi in luogo delle suddette materie
prime.Più precisamente in data 6.5.2008 la ditta
Industria Cementi depositava una prima domanda e gli
allegati del progetto definitivo e dello studio di
impatto ambientale (SIA) per la riduzione del
consumo di materie prime naturali nel processo produttivo
mediante lutilizzo di rifiuti non pericolosi
presso lo stabilimento nel Comune di Fumane, onde
ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale.Con una
seconda richiesta in data 22.7.2008 chiedeva che
contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale
di cui alla precedente domanda, trattandosi di progetto
relativo alla gestione di rifiuti, venisse rilasciata
anche lapprovazione del progetto ai sensi dellart.
208 del D.Lvo 152/06 (autorizzazione unica per i nuovi
impianti di smaltimento e di recupero rifiuti) e della
L.R. n. 3 del 2000 (norme in materia di gestione di
rifiuti).La Commissione VIA con verbale n. 190 del
26.6.2008 affidava listruttoria al gruppo di lavoro
composto dai relatori arch. Frapporti, arch. Mazzon ed
ing. Residori.Con verbale n. 198 in data 18.9.2008 la
Commissione Provinciale VIA svolgeva richiesta di
documentazione integrativa.In data 23.1.2009 la ditta
Industria Cementi Giovanni Rossi, essendo in possesso di
unautorizzazione ambientale provvisoria ottenuta
con decreto n. 24. del 4.9.2007 della Regione veneto, ha
presentato alla provincia una terza istanza per il
rilascio dellAutorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) definitiva, ai sensi del D.Lgs n. 59/05.In data
4.2.2009 la Provincia comunicava lavvio del
procedimento AIA, specificando che la procedura di
Autorizzazione Integrata Ambientale sarebbe stata
integrata allinterno della procedura VIA.In data 9
febbraio 2009 si è riunita la Commissione Provinciale
VIA integrata, (con funzioni di conferenza di servizi)
per lapprovazione del procedimento istruttorio
AIA.Nel corso del procedimento relativo allAIA si
è tenuta la prima conferenza di servizi in data
16.4.2009.In data 27.5.2009 veniva svolta la Conferenza
dei Servizi conclusiva nel procedimento relativo allAIA.In
data 26.6.2009 la Commissione Provinciale VIA, Integrata
ai sensi dellart. 23 L.R. 10/99 con il
rappresentante del Comune di Fumane, ha espresso parere
favorevole allapprovazione del progetto
subordinatamente a prescrizioni contenute nella relazione
e proposta di parere del gruppo istruttorio del
26.6.2009.In data 20.8.2009 la Giunta provinciale ha
deliberato, di formulare giudizio favorevole di
compatibilità ambientale sul progetto relativo alla
riduzione del consumo di materie prime naturali nel
processo produttivo mediante utilizzo di rifiuti non
pericolosi con le prescrizioni di cui al verbale n. 206
del 28 novembre 2008 della C0mmissione di VIA.Con
determina 4787/09 in data 1.9.2009, il dirigente del
settore Ambiente della provincia di Verona, prendendo
atto del parere favorevole della delibera di Giunta
Provinciale n. 159 con prescrizioni e del parere n. 227
del 26.6.2009 approva ai sensi dellart. 23 della
L.R. n. 10/99 il progetto presentato e rilascia lAutorizzazione
Integrata Ambientale per quanto attiene la relazione dellimpianto
di recupero rifiuti.Parallelamente e contestualmente alla
procedura per lutilizzo dei rifiuti, lIndustria
Cementi ha attivato una seconda procedura volta ad
ottenere la VIA per lammodernamento dello stesso
cementificio.In data 13.5.2008 lIndustria Cementi
depositava presso la Provincia di Verona la domanda con
allegato il progetto.La sostanza dellammodernamento
concerne nella sostituzione dei forni Lepol e dei mulini
di macinazione della materia prima con un nuovo forno con
preriscaldatori a cicloni (torre cicloni) integrato con
il mulino di macinazione in unica linea.Gli aspetti
relativi allammodernamento vengono evidenziati
anche nelle relazioni ARPA del 13 giugno 2008 in cui, pur
esprimendosi il favore per gli aspetti ambientali
migliorativi derivanti dalla nuova tecnologia evidenzia limpatto
paesaggistico degli erigendi manufatti.Con delibera di
Consiglio comunale n. 20 del 26 giugno 2008, il Comune di
Marano di Valpolicella, coinvolto nella procedura VIA ha
approvato unitamente al Comune di Fumane il documento
Domanda di valutazione dimpatto ambientale
del progetto di ammodernamento della Cementerai di
Fumane, D. Lgs 152/2006 e s.m.i. Osservazioni dei comuni
di Fumane e Marano di Valpolicella.Con delibera di
Consiglio comunale n. 32 del 2 luglio 2008 il Comune di
Fumane, quale Ente deputato a rilasciare il permesso di
costruire relativo al progetto definitivo, approvava lallegato
5 alla medesima delibera.Il documento approvato dai
Comuni di Marano e Fumane è stato acquisito nel corso di
istruttoria VIA quale osservazione dei Comuni
interessati, rappresentando un documento degli aspetti
paesaggistici della zona interessata dal cementificio.In
data 3.9.2009 la ditta Industria Cementi Giovanni Rossi
comunicava la volontà di procedere ad una revisione
degli elaborati progettuali originariamente presentati;
con la revisione progettuale lIndustria Cementi ha
ricercato soluzioni per mitigare il vistoso impatto
paesaggistico del nuovo progetto, anche in ossequio alle
osservazioni giunte da parte dei Comuni interessati.Con
delibera n. 35 del 20.9.2009 il Comune di Fumane prendeva
atto di uno studio di fattibilità presentato dalla
Cementi Rossi contenente sei proposte alternative quali
possibili soluzioni per la viabilità gravata dal
traffico da e per il cementificio.In data 15.5.2009 con
verbale n. 222 la Commissione Provinciale VIA, pur
considerate le risultanze istruttorie negative del gruppo
di lavoro istruttorio, esprimeva parere favorevole con
prescrizioni ai fini della compatibilità paesaggistica,
imponendo lacquisizione del parere favorevole della
Soprintendenza, la realizzazione a carico del proponente
di opere strutturali asseritamene approvate dal Consiglio
comunale di Fumane con delibera n. 35 del 20.9.2008,
oltre allacquisizione anche dellAutorizzazione
Integrata Ambientale.A sostegno del ricorso vengono
dedotti i seguenti motivi:Quanto alla procedura sullammodernamento
dellimpianto:1)eccesso di potere illogicità ed
intrinseca contraddittorietà del provvedimento,
violazione dellart. 6, lett. e) L. 241/90,
violazione della L.R. n. 10/99, in particolare degli art.
1 e 2.Viene rilevato che lautorità deliberante si
è discostata dai risultati dellistruttoria senza
motivare in modo adeguato la propria decisione difforme
dalla stessa.2)difetto di motivazione, violazione della
L.R. n. 10/99, in particolare dellart. 1.Viene
rilevato che lunica motivazione rinvendibile nei
provvedimenti impugnati risulta essere quella negativa
espressa dal gruppo di lavoro ed allegata al verbale n.
222 del 15.5.2009 della Commissione provinciale VIA, a
propria volta richiamato nella deliberazione di Giunta
provinciale n. 153/09.Si rileva al riguardo che lart.
1 della L.R. n. 10/99 indica le finalità e quindi la
ratio della disciplina VIA.3)eccesso di potere per
erroneità e/o falsa rappresentazione dei presupposti,
difetto di istruttoria e motivazione.Viene rilevato che
il progetto revisionato presenta delle condizioni
addirittura peggiorative di quello originario.4)Difetto
di competenza.Viene rilevato che anche dello scavo delle
95.00 tonnellate di roccia doveva essere investita la
Regione, non essendo competente la Provincia a svolgere
sullo stesso alcuna valutazione dimpatto
ambientale.5)Eccesso di potere per falsa rappresentazione
ovvero erronea rappresentazione dei presupposti, difetto
e/o illogicità di istruttoria e di motivazione.Viene
rilevato che la delibera comunale n. 35/2008 non è stata
considerata idonea a superare le criticità rilevate in
punto di viabilità con ciò concretando una palese
contraddizione tra risultanze istruttorie e quanto poi
deliberato.Inoltre viene rilevato che la Commissione ha
apposto come condizione la realizzazione di opere
infrastrutturali che si suppongono indicate nella citata
deliberazione comunale n. 35/2008, la quale però non
contiene nulla di tutto ciò.6)Violazione di legge, art.
26, comma 4, L. 152/2006 Difetto di motivazione.Viene
ritenuto illegittimo che in sede deliberativa, sia per
quanto emerge nel verbale n. 222 del 15.5.2009 della
Commissione provinciale VIA, sia nella delibera di Giunta
provinciale n. 153/2009, lacquisizione dellAutorizzazione
Integrata Ambientale sia stata prevista come condizione
di efficacia della VIA.La stessa rappresenterebbe al
contrario un presupposto per lemanazione della
valutazione di impatto ambientale.7)Violazione di legge,
in particolare dellart. 24 comma 5, D.Lvo 152/2006,
difetto di motivazione.I provvedimenti impugnati si
limitano a citare le osservazioni pervenute dalle
associazioni ricorrenti, senza prendere in alcun modo
posizione sulle medesime.8)Violazione di Legge, in
particolare dellart. 25 D.Lvo 152/2006.Il
provvedimento impugnato è frutto di una procedura di VIA
monca in quanto priva del necessario apporto
partecipativo della Soprintendenza.Quanto alle procedure
sul progetto di utilizzo dei rifiuti:9)Eccesso di potere
per erronea rappresentazione dei presupposti e difetto di
motivazione.Lindustria Cementi ha fornito allamministrazione
dei dati non corrispondenti a verità circa i
quantitativi di rifiuti già autorizzati, non mettendo lamministrazione
stessa in grado di compiere una valutazione compiuta e su
dati reali.10)Eccesso di potere, erronea rappresentazione
dei presupposti, difetto di istruttoria,
inintelligibilità e comunque illogicità della
motivazione.LIndustria Cementi ha fornito allAmministrazione
dati che hanno determinato unistruttoria fuorviata
in merito allincidenza del traffico pesante sulle
strettissime vie daccesso al cementificio, le quali
oltretutto tagliano in due il Comune di Fumane.11)Eccesso
di potere, erronea rappresentazione dei presupposti e
difetto di istruttoria.Viene evidenziato il difetto di
istruttoria in cui è incorsa lamministrazione nellomettere
la produzione delle risultanze mediche e statistiche dal
2000 ad oggi, periodo di attività di coincenerimento
nella cementerai.12)Eccesso di potere, difetto di
motivazione e/o comunque illogicità della
motivazione.Viene evidenziata lerroneità dei
presupposti in cui è incorsa lAmministrazione
valutando disgiuntamente i due progetti, che al contrario
si compenetrano necessariamente.13)violazione art. 208,
comma 7, D.Lvo n. 152/06.Viene rilevato che relativamente
allautorizzazione del trattamento dei rifiuti in
regime ordinario doveva procedersi al giudizio di
compatibilità paesaggistica, con lintervento della
Soprintendenza, in relazione allo specifico vincolo a
tutela della Valpolicella, di cui al D.M. 23 maggio 1957,
apposto ex legge 29 giugno 1939, n. 1497, quantomeno
partecipando alla conferenza di servizi di cui al comma 3
del medesimo art. 208.14)Eccesso di potere, difetto di
motivazione e comunque contraddittorietà della
motivazione.Viene rilevato che la delibera di Giunta si
è limitata al solo parere di compatibilità ambientale
relativo alla prima istanza di VIA e ciò perché se ad
essa dovesse ricondursi anche il procedimento di cui alla
seconda istanza di autorizzazione del progetto, formulata
ai sensi dellart. 208 del D.Lvo 152/06, non si
comprenderebbe perché dalla medesima delibera siano
scomparse le numerose prescrizioni di cui al verbale n.
277 del 26.6.2009.Parimenti la determina dirigenziale n.
4787/09, approva il progetto, senza menzionare e
richiamare le prescrizioni di cui ai punti 1 e 2 della
proposta di parere formulata in sede istruttoria e poi
recepita dalla Commissione VIA Integrata di cui al
verbale n. 277 del 26.6.2009.15)Difetto di potere,
abnormità del provvedimento.Nel verbale 27.5.2009 della
Conferenza dei Servizi non si ravvisa alcun riferimento
ad un ipotesi di AIA finalizzata alla durata dellesercizio
provvisorio per il periodo strettamente necessario alleffettuazione
del collaudo funzionale, così come invece risulta nella
determinazione dirigenziale del 1.9.2009.16)Violazione
della Legge Regionale 3 del 2000 art. 22, comma 2, lett.
d), assenza piano di sicurezza.Il progetto non contiene
un piano di sicurezza che disponga le procedure da
adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al
perimetro esterno dello stabilimento.Con i motivi
aggiunti viene rilevato che da ultimo, la Provincia di
Verona, Settore ambiente servizio tutela e
valorizzazione ambientale, con determinazione n.
1482/2010 del 19 marzo 2010 ha rilasciato lAutorizzazione
Integrata Ambientale.Questultimo provvedimento
viene ritenuto illegittimo per i seguenti
motivi:1)Eccesso di potere per erronea rappresentazione
dei presupposti e difetto di motivazione.Viene riproposto
il motivo n. 9 del ricorso originario.2)Eccesso di
potere, difetto e/o comunque illogicità della
motivazione, contraddittorietà illogicità ed
incongruità delle risultanze istruttorie e delle
motivazioni dei provvedimenti sino ad oggi
impugnati.Viene riproposto il motivo n. 12 del ricorso
originario.3)Difetto di competenza, eccesso di potere,
difetto di motivazione.Viene riproposto il motivo n. 13
del ricorso originario.Si sono costituiti in giudizio la
provincia di Verona e lIndustria Cementi Giovanni
Rossi S.p.A. le quali hanno eccepito linammissibilità
del ricorso (e dei motivi aggiunti) e ne hanno constatato
nel merito la fondatezza.
DIRITTO
In via preliminare vanno
esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate
dalla Provincia di Verona e dalla società
controinteressata. Le eccezioni devono essere disattese.Quanto
all'eccezione sollevata nei confronti dell'Associazione
Nazionale Legambiente nessun dubbio che detta
associazione alla luce dei suoi compiti statutari e
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349
(articolo che include espressamente l'associazione
Legambiente fra quelle legittimate ad impugnare
provvedimenti che incidono sull'ambiente) nonché della
successiva legge 15 maggio 1997 n. 127 (articolo 17 comma
46) debba ritenersi legittimata ad impugnare gli atti in
questione attesa l'evidente incidenza che gli stessi atti
hanno sull'ambiente e sul paesaggio.Debbono ritenersi
legittimate anche le associazioni locali Valpolicella
2000 e Comitato Fumane Futura atteso il
loro indubbio radicamento sul territorio della
Valpolicella e il loro fine statutario (dagli
statuti si evince che le due associazioni sono preposte
in principalità alla tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente).In disparte poi la circostanza che le
suddette associazioni hanno partecipato al procedimento
oggetto del presente giudizio e quindi anche per questo
ulteriore profilo fattuale deve ritenersi la loro
legittimazione ad agire.Sulla legittimazione ad agire
delle associazioni locali (che perseguono la tutela
dell'ambiente) ad impugnare atti amministrativi che
incidono sull'ambiente nel quale sono localizzate, la
giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata (confronta
fra tutte Consiglio di Stato, quinta sezione, 23 aprile
2007 n. 1830).Devono peraltro ritenersi legittimati anche
le singole persone fisiche ricorrenti atteso che tutte
hanno comprovato in atti di abitare in prossimità del
cementificio in questione per cui deve ritenersi
sussistente nella specie il requisito della
c.d."vicinitas" e cioè il requisito che la
giurisprudenza ritiene necessario ai fini della
legittimazione ad impugnare atti che coinvolgono
interessi di valenza paesaggistico-ambientale.Va
rigettata anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità
sollevata dalla società Cementi Rossi in quanto nella
specie, all'evidenza, non vengono dedotte censure di
merito.Nel merito il ricorso è fondato.Ed invero
sul progetto di ammodernamento, i Comuni di Marano di
Valpolicella e di Fumane hanno evidenziato, in sede di
partecipazione al procedimento, il valore del paesaggio
rurale e vitivinicolo della Valpolicella, il valore
storico del locale santuario di Santa Maria Valverde, gli
scavi archeologici finalizzati alla ricerca del vicino
tempio di Minerva e del castello Scaligero nonché i
rilevantissimi elementi di criticità paesaggistica (che
sarebbero rinvenibili da tutti i siti di osservazione)
causati dalla nuova torre del forno a cicloni.In
particolare viene fra l'altro rilevato che "un
elemento industriale come la torre, nella configurazione
di progetto, appare alterare in maniera irrimediabile il
panorama e con esso anche il significato popolare di quel
luogo " e che "se quel luogo perdesse tale
connotato, esso verrebbe snaturato, compiendo, con
questo, un'azione che interrompe una storia secolare che
trasuda dalle rocce del colle e dai ritrovamenti
archeologici ancor oggi visibili" e infine
che "il manufatto, unico nel suo genere, senza
esempi analoghi in tutta la provincia di Verona, appare
non conforme alle caratteristiche architettoniche degli
interventi antropici realizzati in Valpolicella. Esso
infatti non realizza l'auspicata fusione dell'opera della
natura con quella dell'uomo".Ebbene pur a fronte
degli evidenziati profili di criticità i due Comuni poi,
in modo apodittico, esprimono parere favorevole, seppur
condizionato alla realizzazione di poco significativi
correttivi al progetto (spostamento del
manufatto a ridosso del colle Scarin, rotazione verso sud
ovest del piano scale e creazione di un rilievo di 20/25
m.).Rilevantissimi elementi di criticità emergono anche
dall'istruttoria del gruppo di lavoro di tre membri
nominato nell'ambito della Commissione di Valutazione di
Impatto Ambientale; istruttoria poi allegata al verbale
della Commissione del 15 maggio 2009.Tale gruppo di
lavoro, che ha valutato il progetto alla luce delle
modifiche richieste dai due Comuni, dopo aver chiarito
che sul progetto andava comunque acquisita
l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici, ha rilevato che
"la principale fonte di pressione è rappresentata
dalla nuova torre di cicloni di altezza pari a 103 m e
delle infrastrutture ad essa correlate che, nonostante le
migliorie nel nuovo progetto, risulterebbero altamente
impattanti dal punto di vista paesaggistico" e che
"il parziale miglioramento altimetrico della torre a
cicloni, così come proposto nel nuovo progetto, risulta
insufficiente come misura di mitigazione anche in
relazione agli ulteriori impatti sulla matrice
geomorfologia-paesaggistica per la necessità dello
sbancamento di 95.000 mc. di rocce (da introdurre
parzialmente nel ciclo produttivo con ovvi benefici, in
parte riutilizzate per costruire un rilievo che riduce ne
la visibilità dalla chiesa di S. Maria Valverde) e la
sottrazione di unarea boschiva vincolata per cui
non si ravvisano opportune opere di compensazione.In
relazione alla tematica della viabilità, si ritiene che
uno sviluppo del cementificio inciderebbe sullesistente
problema di attraversamento dei mezzi commerciali pesanti
dellabitato di Fumane che avviene lungo Viale
Verona ossia lungo un tratto di strada della SP 33 del
Pastello. Tale aumento comporterebbe un
peggioramento della situazione attuale, anche in materia
di sicurezza, che già crea problemi ai residenti con
un punto particolarmente critico individuabile nellintersezione
fra SP 33 del Pastello e SP 33b della
Crocietta.Non si ravvisano opportune misure
mitigativo/compensatorie nella documentazione del
progetto proposto.Ebbene pur a fronte di una
tale istruttoria evidenziante così tanti profili critici
dal punto di vista paesaggistico, la Commissione
Provinciale di V.I.A. (peraltro senza la presenza di due
dei tre membri del gruppo ristretto), in difetto di ogni
motivazione in ordine alle ragioni per le quali si
riteneva comunque di superare tali profili di criticità
evidenziati dal predetto gruppo, ha espresso parere
favorevole alla realizzazione del progetto, limitandosi
a richiedere soltanto la realizzazione di alcune opere
viarie così com'erano state individuate con delibera del
consiglio comunale di Fumane.Ad avviso del Collegio
nella specie si è allevidenza realizzata una
palese incongruità tra le risultanze istruttorie e la
determinazione finale nonché un'evidente carenza
motivazionale sulle ragioni che imponevano, nonostante le
negative risultanze istruttorie, di realizzare comunque
il progetto in questione.Tali contraddittorietà e
tali carenze motivazionali si debbono ravvisare anche con
riguardo alla successiva e definitiva delibera di Giunta
Provinciale n. 153 del 6 agosto 2009 dal momento che con
tale delibera ci si è limitati a fare proprie, in modo
acritico, le risultanze della Commissione.Le svolte
argomentazioni consentono di accogliere il ricorso non
solo nella parte relativa al progetto di ammodernamento
ma anche nella parte relativa all'impugnazione del
provvedimento autorizzativo all'utilizzo dei rifiuti non
pericolosi (Delibera G.P. n. 159 del 20.8.2009), e ciò
perché il progetto di ammodernamento in quanto rivolto
all'introduzione di migliori tecnologie del ciclo
produttivo si pone come presupposto indispensabile del
nuovo processo di utilizzazione dei rifiuti.D'altro
canto è la stessa difesa della società Cementi Rossi ad
ammettere (in memoria) che "l'investimento di
capitali da parte della resistente risulta finalizzato
all'introduzione della migliore tecnologia sopravvenuta e
ad oggi disponibile con evidenti positive ricadute in
tema di prevenzione e tutela ambientale" e che
"al contrario la conservazione del compendio nello
Stato attuale contribuisce ad un peggioramento del sito
circostante".Per le ragioni su esposte deve
ritenersi, ovviamente,a sua volta illegittima per
invalidità derivata (e comunque caducata) anche la
conseguente ed esecutiva determina dirigenziale n. 4787
del 4.9.2009 nonché la successiva determinazione della
Giunta Provinciale di Verona n. 1482/10 del 19 marzo 2010
(impugnata con i motivi aggiunti) avente ad oggetto
"autorizzazione integrata ambientale. Anche
tale autorizzazione è stata adottata sul presupposto
della legittimità dei progetti di ammodernamento e di
riduzione del consumo di materie prime naturali e
pertanto deve ritenersi anchessa affetta da
invalidità derivata..In forza delle svolte
argomentazioni il ricorso e i collegati motivi aggiunti
vanno pertanto accolti e per l'effetto va disposto
l'annullamento di tutti gli atti con gli stessi
impugnati.Il carattere assorbente delle censure
esaminate consente di non esaminare gli ulteriori motivi
dedotti.Sussistono giusti motivi per disporre la
compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, accoglie sia il ricorso
principale sia i motivi aggiunti e per leffetto
annulla gli atti impugnati.Spese
compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.Così deciso in Venezia
nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE |
|
IL
PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
mercoledì 2 marzo 2011
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